Storia della normativa scolastica

Organico

La legge Casati 1859

La legge Casati, nata come legge piemontese, venne estesa, dopo l’Unità, a tutta l’Italia. Nel Veneto entrò in vigore dal 1866, anno dell’annessione della regione al Regno d’Italia. Si può considerare come l’atto di nascita della scuola pubblica perché prevede che lo Stato debba farsi carico dell’educazione del popolo e perché sancisce il principio dell’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione, almeno elementare.

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E’ stata concepita da Gabrio Casati. E’ la prima legge organica in materia di istruzione laica. La legge è un vero e proprio codice dell’istruzione che regola tutta la materia, dall’amministrazione all’organizzazione della scuola (struttura, materie di insegnamento, personale), per ordini e gradi. La legge in questione prevede un sistema organizzativo con a capo il Ministro dell’Istruzione, aiutato da un Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, alcuni Ispettori e un Provveditore agli Studi.

Obiettivi della Legge Casati

La legge istituiva:

  • scuola elementare articolata in due bienni, con il primo biennio obbligatorio e gratuito;
  • istruzione secondaria, suddivisa in classica, tecnica e normale;
  • istruzione superiore, impartita dalle Università
La legge Casati aveva riformato in maniera organica l’ordinamento scolastico del Piemonte e poi del Regno di Italia, mirando essenzialmente alla formazione della classe dirigente. Inoltre, aveva sancito il principio della gratuità e dell’obbligatorietà dell’istruzione primaria dai sei agli otto anni e l’obbligo per i Comuni di impartirla a proprie spese, ma non aveva previsto sanzioni per i genitori e per i Comuni che avessero disatteso all’obbligo, né il rilascio di un diploma che attestasse le competenze di base acquisite durante il biennio. Pertanto, i comuni più piccoli, privi di risorse finanziarie adeguate, spesso non furono in grado di aprire e di mantenere le scuole. L’evasione scolastica restò altissima, soprattutto nelle zone rurali e montane, dove i bambini aiutavano le famiglie nei lavori dei campi.
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La legge Coppino 1877

La legge Coppino dal nome del ministro proponente, fu una legge del Regno di Italia. Collaborò al testo della legge anche Aristide Gabelli, seguace del Positivismo, che si occupò di redigere i programmi scolastici.

La legge Coppino introdusse alcune novità rispetto alla legge Casati.Elevò da due a tre gli anni di obbligo scolastico per fanciulli e fanciulle, imponendo alla fine del biennio un anno di corso serale o festivo, e introdusse delle sanzioni per le famiglie che disattendevano all’obbligo. I programmi prevedevano l’insegnamento dell’italiano e della matematica, nozioni in merito ai “doveri dell’uomo e del cittadino”, una maggiore attenzione per le materie scientifiche e non prevedevano l’insegnamento della religione, il che provocò il disappunto dei cattolici benestanti, che preferirono alle scuole statali quelle private, rette da religiosi. Le spese di gestione restarono tuttavia a carico dei Comuni, il che rese problematica la piena attuazione della legge.

La legge Orlando 1904

La legge Orlando estende l’obbligo scolastico dal 9º al 12º anno di età, impone ai Comuni di istituire scuole almeno fino alla quarta classe, nonché di assistere gli alunni più poveri ed elargisce fondi ai Comuni con modesti bilanci.

La legge Credaro 1911

Con la legge Credaro comincia a trovare una prima timida concretizzazione l’idea di affidare allo Stato il compito della gestione dell’istruzione e della formazione dei futuri cittadini. Pertanto si avvia, sia pur con estrema gradualità, il passaggio allo Stato delle competenze e delle funzioni dei Comuni in materia di gestione delle scuole: in particolare, le scuole dei capoluoghi di Provincia restano affidate alla gestione dei Comuni; le scuole degli altri Comuni passano alle dipendenze dei Provveditorati agli studi.

 

Riforma Gentile 1923

Prende il nome dal filosofo idealista Gentile che l’ha ideata. Si tratta della seconda grande riforma della scuola italiana, durante il primo governo Mussolini. La riforma consisteva in una serie di regi decreti che ridefinivano l’intero assetto dell’istruzione in tutti i suoi aspetti, secondo una visione fortemente centralistica, gerarchica e autoritaria.
Il nuovo ordinamento portava l’obbligo scolastico a 14 anni, misura che trovò però scarsa applicazione, prevedeva una scuola elementare di cinque anni e istituiva anche un grado preparatorio (scuola materna), non obbligatorio, di tre anni con carattere ricreativo e teso a «disciplinare le prime manifestazioni dell’intelligenza e del carattere del bambino».

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Al termine della scuola elementare si poteva scegliere (previo uno specifico esame di ammissione) il ginnasio (inferiore di tre anni e superiore di due) che dava poi accesso ai licei classico (questa denominazione fu assunta in seguito, nella riforma era semplicemente il liceo), scientifico e femminile (quest’ultimo si rivelerà un fallimento) o l’istituto tecnico o, infine, l’istituto magistrale.
La scuola complementare, di durata triennale e senza esame di ammissione, era invece lo sbocco per tutti coloro che non potevano proseguire gli studi (unico canale ulteriore, dopo il superamento di un esame, era il neo- costituito liceo artistico a numero chiuso). Anche per le scuole d’arte, a cui ci si poteva sempre iscrivere dopo le elementari e che davano accesso al liceo artistico, non era previsto l’esame di ammissione.

La riforma prevedeva inoltre scuole di metodo per la formazione degli insegnanti del grado preparatorio.
Il liceo scientifico e l’istituto magistrale rappresentavano, insieme alla scuola complementare e al riordino dell’istruzione artistica, le novità più significative della stessa riforma.
L’università non subiva grandi cambiamenti rispetto alla legge Casati: l’accesso era riservato agli studenti provenienti dal liceo classico e per le facoltà di Scienze e di Medicina e chirurgia anche a quelli in possesso di maturità scientifica.

La riforma, nel ridisegnare l’assetto scolastico, si poneva, per molti versi, in una linea di continuità con la precedente legge Casati, nell’assegnare il primato all’istruzione classica e alle discipline filosofico-umanistiche, nel porre in posizione subalterna la cultura scientifica e nel relegare a un gradino ancora inferiore l’istruzione tecnica e professionale (l’istruzione industriale rimaneva affidata al ministero dell’Agricoltura, industria e commercio, poi dell’Economia nazionale).

La riforma veniva, inoltre, incontro a esigenze molto sentite della Chiesa cattolica: prevedeva infatti l’insegnamento obbligatorio della religione cattolica nelle scuole elementari (definita come «fondamento e coronamento dell’istruzione elementare») e introduceva l’esame di Stato, altra novità particolarmente significativa e duratura, al termine di ogni ciclo scolastico, una misura che consentiva di mettere sullo stesso piano scuole pubbliche e private.
Pur nel mantenimento della sua fisionomia complessiva, l’assetto definito dal nuovo ordinamento fu sottoposto ad una serie di aggiustamenti che ne compromisero sostanzialmente l’organicità. La politica dei continui «ritocchi», favorita dalle dimissioni dello stesso Gentile (giugno 1924), fu considerata necessaria, inizialmente, per ridurre il profilo estremamente selettivo della scuola e, in seguito, per rispondere alle esigenze poste dal processo di fascistizzazione integrale promosso dal regime a partire dalla fine degli anni Venti (Fonte: Emma Ansovini, in Treccani)

La scuola dopo la Costituzione Repubblicana

Riforma della Scuola Media (1962)

Nel dicembre 1962 fu approvata dal Parlamento la legge istitutiva della scuola media unica dell’obbligo. Essa estendeva l’obbligo al quattordicesimo anno di età e unificava tutte le scuole successive alle elementari (medie, avviamenti professionali, ecc. ) La scuola media riformata diventava obbligatoria e gratuita per tutti i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 14 anni. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 31 gennaio del 1963, il primo ottobre 1963 l’avvio delle lezioni per 600.000 alunni di ogni estrazione sociale. Dopo la Riforma Gentile quella della Scuola Media Unica è stata la prima, grande, riforma democratica, perché ha consentito l’avvio di una fase importante di mobilità sociale e di emancipazione civile.

I Decreti Delegati

La legge 30 luglio 1973, n. 477 delega il Governo ad emanare norme sul riordinamento dell’organizzazione della scuola e sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola dello Stato, con un termine di nove mesi dall’entrata in vigore della legge stessa.

I decreti delegati del 1974 costituiscono la risposta legislativa alle contestazioni studentesche clamorosamente culminate nel 1968 e ai nuovi atteggiamenti degli intellettuali democratici e progressisti che, assumendo la convinzione che i fermenti innovativi trovano corrispondenza nella mutata situazione sociale, economica e culturale, avvertono come non più rinviabile l’attuazione di una scuola diversa, orientativa e promozionale al posto di quella selettiva contestata a gran voce dagli studenti in tutte le piazze e le scuole d’Italia.

 I decreti delegati nn. 416, 417, 418, 419, 420 emanati con D.P.R. 31 maggio 1974 e ora integralmente confluiti nel Testo unico delle leggi sulla scuola (D.Lgs. 297/94), contengono norme giuridiche riguardanti:

 — istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola di ogni ordine e grado;

— stato giuridico del personale della scuola statale; (Per stato giuridico si intende quel complesso di norme che regolano il rapporto di servizio, ossia le norme relative all’assunzione, alla prestazione e alla cessazione del servizio.  Il rapporto di lavoro del personale docente è regolato dalla contrattazione collettiva, che è nazionale e decentrata e si svolge, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, su tutte le materie relative al rapporto di lavoro. In sede di contrattazione collettiva, l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale) rappresenta la pubblica amministrazione. Il personale docente, i direttori didattici, i dirigenti scolastici, gli ispettori tecnici hanno impieghi non cumulabili con altri rapporti di pubblico impiego (incompatibilità). Il personale docente, tuttavia, può esercitare la libera professione, previa autorizzazione del direttore didattico o preside, a patto che l’attività in questione sia compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio).

— corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale scolastico;

— sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale;

— stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole.

I decreti delegati impostano in modo nuovo la professionalità dei docenti, definiscono il loro ruolo e creano nuovi organismi di gestione a livello nazionale (Consiglio Nazionale della P.I., I.R.S.S.A.E., distretti scolastici).

La scuola diviene una struttura non più verticistica ma orizzontale in cui l’organizzazione ed il funzionamento, sul piano amministrativo e sul piano didattico ed educativo, sono affidati ad organi a carattere collegiale democraticoche, nel rispetto delle competenze di ciascuno, assicurano la partecipazione di tutta la comunità scolastica alla vita della scuola. (Fonte: Simone Scuola)

Il Testo Unico n. 297/94

 Con la legge delega 10-4-1991, n. 121, successivamente modificata dalla L. 20-4-1993, n. 126, il Parlamento ha autorizzato il Governo ad emanare entro il 30 aprile 1994 un Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti relative alle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole italiane all’estero, e all’ordinamento dell’amministrazione scolastica centrale e periferica: il D.Lgs. 16-4-1994, n. 297.

La legislazione confluita nel Testo unico vige — secondo quanto disposto dall’art. 676 — nella formulazione da esso risultante; quella non inserita resta ferma nella sua vigenza; quella che risulti ad esso contraria o incompatibile è abrogata.

La chiarezza testuale della norma finale ci fa intendere che, pur sostituendosi alla legislazione scolastica previgente con l’intento di coordinare disposizioni talora contrastanti o di ambigua interpretazione, il Testo unico non esaurisce in sé la disciplina in materia di istruzione.

Altre fonti vanno, infatti, a completare il quadro normativo scolastico:

 — le disposizioni in materia contrattuale succedutesi nel tempo a partire dal D.P.R. 10-4-1987, n. 207 fino al contratto collettivo nazionale di categoria stipulato il 4 agosto 1995;

— la disciplina del pubblico impiego che trova applicazione anche per il personale della scuola (D.P.R. 10-1-1957, n. 3; D.Lgs. 3-2-1993, n. 29 e succ. modif.);

— la congerie di norme di fonte secondaria (decreti ministeriali, circolari, regolamenti) necessariamente escluse dal Testo unico perché la delega di cui alla L. 121/91 era riferita a disposizioni di natura legislativa;

— le norme di legge intervenute successivamente a regolare la materia scolastica (Fonte: Simone Scuola)

 

 

RIFORMA BERLINGUER Viene annullata la suddivisione in elementari, medie e superiori, e arriva una struttura basata sui “cicli”: sette anni di ciclo primario o di base (dai 6 ai 13 anni), e cinque di ciclo secondario (dai 13 ai 18). E’ quanto prevede la “legge quadro in materia di riordino dei cicli scolastici”, che ha appena avuto il via libera dalla Camera. Ecco i punti principali della riforma.L’organizzazione complessiva. Il provvedimento estende l’obbligo scolastico a 15 anni, e crea inoltre un secondo tipo di obbligo, quello alla formazione professionale, che dura fino ai 18 anni. E già questa è una novità. Il secondo elemento di rottura con il passato riguarda il numero complessivo di anni dedicati all’istruzione: adesso sono 13 (cinque elementari, tre medie, cinque superiori), diventeranno 12. Resta invece intatta la possibilità di frequentare i 3 anni di scuola materna, dai 3 ai 6 anni.Il ciclo primario. Comprende tre bienni, a cui seguirà un anno definito “di orientamento”. In pratica, è una sorta di sintesi tra le elementari e le medie, con una maggiore attenzione, però, alla preparazione agli studi del successivo ciclo di istruzione.

Il ciclo secondario. Dura cinque anni, e si articola in cinque differenti aree: umanistica, scientifica, tecnica, artistica e musicale. Nel primo biennio molti insegnamenti sono comuni, in modo da permettere, se lo studente vuole, di passare da un indirizzo ad un altro. Al termine dei 5 anni, i ragazzi dovranno sottoporsi, come adesso, all’esame di Stato.

L’obbligo. Quello scolastico si estende oltre il ciclo primario, e comprende anche il primo biennio del ciclo secondario (cioè fino ai 15 anni). Chi, a questo punto, sceglie di lasciare gli studi, ha comunque il diritto-dovere alla formazione, fino ai 18 anni.

I docenti. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, il ministro della Pubblica istruzione predispone un piano complessivo, un “progetto di riqualificazione professionale degli insegnanti” per aggiornare il corpo docente Fonte: La Repubblica, 22 settembre 1999

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Legge 107 del 2015_La Buona Scuola 2015

‘La Buona Scuola’, mette al centro l’autonomia scolastica dando gli strumenti finanziari e operativi ai dirigenti per poterla realizzare. Le scuole avranno più risorse economiche: viene raddoppiato il loro Fondo di Funzionamento. Ma anche più risorse umane: ogni istituto avrà in media 7 docenti in più per realizzare i propri progetti e per l’arricchimento dell’offerta formativa.

La legge prevede un finanziamento aggiuntivo di 3 miliardi a regime sul capitolo istruzione e un piano di assunzioni per la copertura delle cattedre vacanti e il potenziamento della didattica. I concorsi per gli insegnanti tornano ad essere banditi regolarmente: il primo sarà indetto entro il prossimo 1 dicembre.

Per gli studenti è prevista un’offerta formativa più ricca che guarda alla tradizione (più Musica e Arte), ma anche al futuro (più Linguecompetenze digitaliEconomia). Le scuole superiori potranno attivare materie opzionali per rispondere meglio alle esigenze educative dei ragazzi. L’alternanza scuola-lavoro sarà garantita a tutti nell’ultimo triennio delle scuole superiori, licei compresi, si potrà fare anche all’estero e nelle istituzioni culturali. Grazie ad un finanziamento ad hoc, sarà attivato un Piano nazionale per la scuola digitale, con risorse per la didattica e la formazione dei docenti.

L’intera comunità scolastica sarà  coinvolta nell’elaborazione del Piano dell’offerta formativa, il documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale di ogni istituto. Continua l’investimento dello Stato sull’edilizia scolastica, con fondi per gli interventi di manutenzione, ma anche per la costruzione di strutture innovative.

Le Schede

 

La Buona Scuola mette al centro l’Autonomia

Le scuole, grazie al piano di assunzioni, a partire da settembre avranno un organico potenziato, l’organico dell’autonomia, per coprire le cattedre oggi vacanti e garantire la continuità didattica, rispondere alle nuove esigenze educative, organizzative e progettuali, potenziare l’offerta formativa, combattere la dispersione scolastica, rendere la scuola più inclusiva. Le scuole, d’ora in poi, potranno indicare allo Stato il fabbisogno di docenti e strumenti per attuare il loro progetto educativo. Lo faranno attraversi i  Piani dell’offerta formativa (POF) che diventano triennali per dare più continuità al progetto didattico. I Piani saranno elaborati dal Collegio dei docenti, sulla base di indirizzi definiti dal dirigente scolastico, per essere poi approvati dal Consiglio di circolo o d’Istituto dove sono rappresentate anche le famiglie e, alle superiori, gli studenti. Viene raddoppiato il Fondo di funzionamento delle scuole che passa dai 111 milioni attuali ad oltre 200, con uno stanziamento di 126 milioni in più all’anno. Risorse che servono per tutte le spese correnti, dal materiale per la didattica al toner per le stampanti e che da quest’anno saranno erogate in tempi più certi. Le istituzioni scolastiche, nei periodi di sospensione dell’attività didattica, in collaborazione con famiglie, realtà associative e del terzo settore potranno organizzare attività educative, ricreative e culturali nei loro spazi. Potranno poi costituirsi in Reti per la gestione del personale e delle pratiche burocratiche. Un passaggio, quest’ultimo, che alleggerirà il carico amministrativo che grava sul singolo istituto.

Un piano straordinario di assunzioni

Il provvedimento dà il via libera ad un Piano straordinario di assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016 per coprire le cattedre vacanti e creare il nuovo organico dell’autonomia che darà alla scuola l’8% di docenti in più, una media di 7 insegnanti aggiuntivi per ciascun istituto. Oltre 100.000 docenti saranno dunque assunti quest’anno attingendo dalle Graduatorie ad esaurimento e dalle Graduatorie di merito (concorsi). Poi i concorsi torneranno ad essere banditi regolarmente ogni tre anni: il primo bando è previsto entro il prossimo 1° dicembre, saranno valorizzati i titoli dei candidati e il servizio prestato da chi ha già insegnato.

Il dirigente scolastico diventa un leader educativo

I dirigenti scolastici diventano  leader educativi: meno burocrazia e più attenzione all’organizzazione della vita scolastica. Dovranno essere i promotori del Piano dell’offerta formativa e avranno la possibilità, a partire dal 2016, di mettere in campo la  loro squadra individuando, sui posti che si liberano ogni anno, i docenti con il curriculum più adatto a realizzare il progetto formativo del loro istituto. L’individuazione dei docenti da parte dei presidi avverrà all’interno di ambiti territoriali predisposti dagli Uffici Scolastici Regionali. È lo Stato, e non il dirigente scolastico, ad assumere. Solo dopo l’assunzione, gli insegnanti vengono chiamati dalle scuole sulla base dell’offerta che vogliono garantire agli studenti. Le operazioni avverranno in modo trasparente: i presidi renderanno pubbliche tutte le informazioni relative agli incarichi conferiti. I dirigenti scolastici potranno ridurre il numero di alunni per classe per evitare il fenomeno delle aule-pollaio utilizzando l’organico a disposizione. Il dirigente potrà promuovere iniziative sull’orientamento e per la valorizzazione delle eccellenze. L’operato dei capi di istituto sarà sottoposto a valutazione. Il risultato influirà sulla loro retribuzione aggiuntiva.

La Buona Scuola prepara al futuro

L’offerta formativa sarà declinata in base alle esigenze degli studenti e coerente con la necessità di orientarli al futuro. Con la Buona Scuola ci sarà il  potenziamento delle competenze linguistiche: l’Italiano per gli studenti stranieri e l’Inglese per tutti (anche con materie generaliste insegnate in lingua). Vengono potenziate poi: Arte, Musica, Diritto, Economia, Discipline motorie. Viene dato più spazio all’educazione ai corretti stili di vita, alla cittadinanza attiva, all’educazione ambientale, e si guarda al domani attraverso lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti (pensiero computazionale, utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media). Alle superiori, il  curriculum diventa flessibile: le scuole attiveranno materie opzionali in risposta alle esigenze dei loro ragazzi. Le competenze maturate dagli studenti, anche in ambito extra scolastico (volontariato, attività sportive, culturali, musicali), saranno raccolte in un apposito curriculum digitale che conterrà informazioni utili per l’orientamento e l’inserimento nel mondo del lavoro.

Scuola-lavoro, laboratori e digitale 

Almeno 400 ore nell’ultimo triennio dei tecnici e dei professionali e 200 in quello dei licei. L’alternanza scuola-lavoro esce dall’occasionalità e diventa strutturale grazie ad uno stanziamento di  100 milioni all’anno. Si farà in azienda, ma anche in enti pubblici, musei e si potrà fare anche d’estate e all’estero. Sarà predisposta una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza. I ragazzi potranno esprimere una valutazione sull’efficacia dei percorsi effettuati. Sarà istituito un Registro nazionale in cui saranno raccolti enti e imprese disponibili a svolgere i percorsi. Per rendere coerente la formazione con l’orientamento al futuro, una parte dei fondi che lo Stato stanzia per gli Istituti tecnici superiori sarà legata (per il 30%) agli esiti dei diplomati nel mondo del lavoro. Altri 90 milioni vengono stanziati subito per l’innovazione didattica e la creazione di laboratori territoriali, aperti anche di pomeriggio, per orientare i giovani al lavoro e da utilizzare come strumento di contrasto alla dispersione. Sul digitale e l’innovazione l’investimento diventa permanente: dopo i primi 90 milioni, ce ne saranno altri 30 all’anno a partire dal 2016.

Una Card per l’aggiornamento degli insegnanti

Arriva la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, un voucher di 500 euro all’anno da utilizzare per l’aggiornamento professionale attraverso l’acquisto di libri, testi, strumenti digitali, iscrizione a corsi, ingressi a mostre ed eventi culturali. La formazione in servizio diventa obbligatoria e coerente con il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola e con le priorità indicate dal Ministero. Viene finanziata per la prima volta con uno stanziamento strutturale: 40 milioni di euro all’anno.

Un fondo ad hoc per valorizzare i docenti 

Viene istituito un fondo da 200 milioni all’anno per la valorizzazione del merito del personale docente. La distribuzione alle scuole terrà conto dei territori con maggiori criticità educative. Ogni anno il dirigente scolastico assegnerà i fondi ai docenti tenendo conto dei criteri stabiliti, in base a linee guida nazionali, da un apposito nucleo di valutazione composto da: dirigente (presiede), tre docenti, due genitori (dall’infanzia alle medie) oppure un genitore e uno studente (alle superiori), un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale.

Un bando per ‘Scuole Innovative’, continua l’impegno sull’edilizia 

La legge prevede un bando (300 i milioni a disposizione) per la costruzione di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico. Scuole ‘green’ e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento digitali. L’Osservatorio per l’edilizia scolastica, istituito presso il Miur, coordinerà strategie e risorse per gli interventi e promuoverà la cultura della sicurezza. È previsto un investimento di ulteriori 200 milioni per i mutui agevolati per la costruzione e la ristrutturazione delle scuole. Vengono recuperate risorse precedentemente non spese da investire sulla sicurezza degli edifici. Stanziati inoltre 40 milioni per finanziare indagini diagnostiche sui controsoffitti degli istituti. Viene istituita la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

La Scuola trasparente

La legge prevede la creazione di un Portale unico dei dati della scuola con la pubblicazione di tutte le informazioni relative al sistema di istruzione: bilanci degli istituti, Anagrafe dell’edilizia, Piani dell’offerta formativa, dati dell’Osservatorio tecnologico, curriculum vitae degli insegnanti, incarichi di docenza. Uno strumento di trasparenza nei confronti dei cittadini e di responsabilizzazione degli istituti.

School bonus e detrazione rette per chi va alla paritaria

Con lo school bonus, chi farà donazioni a favore delle scuole per la costruzione di nuovi edifici, per la manutenzione, per la promozione di progetti dedicati all’occupabilità degli studenti, avrà un beneficio fiscale (credito di imposta al 65%) in sede di dichiarazione dei redditi. È previsto un limite massimo di 100.000 euro per le donazioni. Cambia l’approccio all’investimento sulla scuola: ogni cittadino viene incentivato a contribuire al miglioramento del sistema. È previsto un fondo di perequazione, per evitare disparità fra istituti, pari al 10% dell’ammontare delle erogazioni totali. Scatta la detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie i cui figli frequentano una scuola paritaria.

Il provvedimento assegna poi la delega al Governo a legiferare in diversi ambiti fra cui la formazione in ingresso dei docenti, il diritto allo studio, il riordino delle norme in materia di scuola, la promozione dell’inclusione scolastica, le modalità di assunzione e formazione dei dirigenti scolastici, la creazione di un sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni. Sarà potenziata la Carta dello Studente che diventerà uno strumento per l’accesso a servizi dedicati. (Fonte: Miur)